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Piscine
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Ufficio | Sportello Unico Attività Produttive |
Definizione | Per piscina si intende un complesso attrezzato per la balneazione che comporta la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, sportive e formative esercitate nell’acqua contenuta nelle vasche stesse. Per piscina ad uso terapeutico si intende la piscina nella quale vengono svolte attività di cura e riabilitazione disciplinate dagli artt. 193 e 194 del TT.LL.SS. R.D. 27/07/1934 n. 1265. Per piscina termale si intende la piscina destinata ad attività disciplinat dall’art. 194 del TT.LL.SS. R.D. 27/07/1934 n. 1265, che utilizza acque definite come termali falla Legge 24/10/2000 n. 323 e per gli scopi dalla stessa legge consentiti. Ai fini igienico sanitari le piscine sono classificate in base alla loro destinazione, caretteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione. In base alla loro utilizzazione si distinguono nelle seguenti categorie: - Categoria A - Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica. - Categoria B - Piscine che, destinate esclusivamente all'uso degli alloggiati, fanno parte di strutture alberghiere, extra-alberghiere, agrituristiche, condomini e piscine ricreative, aventi i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione. - Categoria C - Piscine ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da normativa specifica.
Nell’ipotesi in cui presso le piscine siano tenute gare sportive, con carattere di pubblico spettacolo e indette nell’esercizio di un’attività imprenditoriale, gli organizzatori devono munirsi della licenza di cui all’art.68 del TULPS, diversamente dovranno limitarsi a darne il prescritto avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza, come stabilito dall’art.123 del regolamento di esecuzione del TULPS. |
| Modalità di presentazione | L'esercizio di un impianto natatorio (piscine aperte al pubblico, ove le persone possono entrare in modo indiscriminato) e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, previa acquisizione del parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL territorialmente competente.
L’istanza in carta legale dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. Qualora le piscine siano situate in locali non aperti al pubblico (ad es. piscine di abitazioni private e condomini fino a 9 unità abitative) è necessaria la sola comunicazione alla ASL territorialmente competente. |
| Disciplina Sanzionatoria | L’autorizzazione è revocata dal Sindaco, su proposta del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL territorialmente competente qualora vengano a mancare i requisiti igienico sanotari. Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL territorialmente competente propone al Sindaco l’immediata sospensione dell’attività, quando a seguito di controllo, risulti che le condizioni igienico-sanitarie dell’impianto possono creare pregiudizio per la salute dei frequentatori. Il Comune procede alla chiusura o alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto nei casi in cui non vengano rispettate le prescrizioni stabilite dall’organo di controllo. |
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Allegati | | Modello A | MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO A) | | SCIA - MODELLO B | MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO B) | | Procura | INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA SCIA - PROCURA ai sensi dell'art. 1392 c.c. | | SCHEDA 1 | ATTIVITA’ DI VENDITA EX ART. 7 D.LGS 114/98, FORME SPECIALI DI VENDITA EX ARTT. DA 16 A 21 D.LGS 114/98, SOMMINISTRAZIONE EX ART. 68 COMMA 4 L.R. 06/10 | | SCHEDA 2 | REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER LE ATTIVITà DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE | | SCHEDA 3 | REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA PERSONA | | SCHEDA 4 | ATTIVITA’ DI PRODUZIONE | | SCHEDA 5 | COMPATIBILITA’ AMBIENTALE | | SCHEDA 6 | SCHEDA 6 |
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