F.S.d.V. - Vendita al domicilio del consumatore
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Ufficio | Sportello Unico Attività Produttive |
Definizione | Fra le forme speciali di vendita al dettaglio, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, rientra l’attività di vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori.L’attività può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti morali e professionali previsti.Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l’esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento contenente:a) le generalità e la fotografia dell’esercente;b) l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa;c) la firma del responsabile dell’impresa. |
| Modalità di presentazione | L'esercizio delle attività di cui alla presente scheda è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività,L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta.La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Vedasi anche lo SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO in allegato. |
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Allegati | | Modello A | MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO A) | | SCIA - MODELLO B | MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO B) | | Procura | INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA SCIA - PROCURA ai sensi dell'art. 1392 c.c. | | SCHEDA 1 | ATTIVITA’ DI VENDITA EX ART. 7 D.LGS 114/98, FORME SPECIALI DI VENDITA EX ARTT. DA 16 A 21 D.LGS 114/98, SOMMINISTRAZIONE EX ART. 68 COMMA 4 L.R. 06/10 | | SCHEDA 2 | REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER LE ATTIVITà DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE | | SCHEDA 4 | ATTIVITA’ DI PRODUZIONE | | SCHEDA 5 | COMPATIBILITA’ AMBIENTALE | | SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE | |
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