Ufficio | Sportello Unico Attività Produttive |
Definizione | Art 91 L.R. 6/2010 1.Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili, ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi di proprietà o in leasing in detenzione al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti, vige il divieto di cessione di carburante a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito. [...] 4. L'autorizzazione degli impianti è rilasciata dal comune nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 83. |
|
Note | NOTA BENE Per quanto riguarda l’installazione di impianti di distribuzione carburanti AD USO PRIVATO, si rimanda al contatto con gli uffici SUAP ed EDILIZIA PRIVATA per una valutazione relativa alle norme ed ai regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti oltre che della L.R. 6/2010 che, tra le altre cose, definisce e regolamenta tale attività. |
|
Modalità di presentazione | Nell'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine: • Domanda di Autorizzazione da presentare, sottoscritta digitalmente, a mezzo PEC alla Struttura Unica Decentrata, corredata degli allegati obbligatori. • Lavori di installazione dell'impianto - successivamente al rilascio dellAutorizzazione da parte del Responsabile Comune. • Comunicazione fine lavori e contestuale richiesta di collaudo. • Convocazione - da parte del Comune - della Commissione di collaudo, composta dai rappresentanti di: - Comune; - ASL; - ARPA; - Vigili del Fuoco; - Ufficio Tecnico di Finanza.
Per tutte le nuove attività deve essere allegata altresì copia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento della somma di € 35,00 da corrispondere mediante bollettino di c/c postale n. 47904206 intestato al Comune di Pieve Emanuele con la seguente causale ''Diritti di istruttoria SCIA''. |
|
Validità | Tale tipologia di impianto è soggetta a collaudo Le eventuali opere murarie devono essere autorizzate con apposita pratica edilizia (D.I.A. o Permesso di Costruire ai sensi delle vigenti normative e nel rispetto delle norme di Piano vigenti).
Precisazione Non sono soggetti ad autorizzazione i contenitori-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C di tipo approvato ai sensi del D.M. 19 marzo 1990 se questi sono destinati a rifornire esclusivamente macchine operatrici non targate e non circolanti su strada, come precisato dalla lettera circolare 09/03/1998 n. P322/4113.
Inoltre, ai sensi del D.M. 12 settembre 2003, i suddetti contenitori-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C di ''tipo approvato'' ai sensi del D.M. 19 marzo 1990 sono ammessi anche all'interno di attività di autotrasporto come precisato dalla Lettera Circolare n. 857 del 17 marzo 2009 emanata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.
IMPORTANTE: L'IMPIANTO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO FINO ALL'AVVENUTO COLLAUDO. |
|
Normativa di Riferimento | Normativa di riferimento - L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 - D.G.R. 11 giugno 2009 n.8/9590 |
|
Allegati | | Modello A | MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO A) | | SCIA - MODELLO B | MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO B) | | Procura | INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA SCIA - PROCURA ai sensi dell'art. 1392 c.c. | | SCHEDA 1 | ATTIVITA’ DI VENDITA EX ART. 7 D.LGS 114/98, FORME SPECIALI DI VENDITA EX ARTT. DA 16 A 21 D.LGS 114/98, SOMMINISTRAZIONE EX ART. 68 COMMA 4 L.R. 06/10 | | SCHEDA 2 | REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER LE ATTIVITà DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE | | SCHEDA 3 | REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA PERSONA | | SCHEDA 4 | ATTIVITA’ DI PRODUZIONE | | SCHEDA 5 | COMPATIBILITA’ AMBIENTALE | | SCHEDA 6 | SCHEDA 6 | | SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE USO PRIVATO | |
|