Vendita altri prodotti (farmacie)
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Ufficio | Sportello Unico Attività Produttive |
Definizione | Nelle farmacie possono essere commercializzati anche prodotti diversi dai prodotti farmaceutici, dalle specialità medicinali, e dai dispositivi medici o dai presidi medico-chirurgici secondo quanto previsto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Questi prodotti sono quelli elencati nell’allegato n. 9 del DM 4 agosto 1988 n.375 che prevede la tabella speciale per i titolari delle farmacie. Questa tabella speciale prevede la possibilità di vendere solamente i seguenti articoli: • Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati; • Articoli per l'igiene della persona; • Articoli di puericultura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati; • Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane; • Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat: • Bilance per neonati e per adulti; • Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi; • Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa; • Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo; • Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo; • Massaggiatori, articoli di masso-terapia; • Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze; • Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati; • Polveri per acque da tavola; • Alimenti per piccoli animali; • Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico. |
| Modalità di presentazione | È data la possibilità di comunicare o richiedere autorizzazione per iniziare l’attività di vendita degli articoli appartenenti a dette tabelle, adottando la disciplina e relativa modulistica individuata per gli esercizi commerciali in generale. (vedi procedimenti commercio sede fissa). Vedasi poi lo SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO in allegato. |
| Normativa di Riferimento | - allegato n.9 DM 4 agosto 1988, n. 375 - Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio; |
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Allegati | | Modello A | MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO A) | | SCIA - MODELLO B | MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO B) | | Procura | INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA SCIA - PROCURA ai sensi dell'art. 1392 c.c. | | SCHEDA 1 | ATTIVITA’ DI VENDITA EX ART. 7 D.LGS 114/98, FORME SPECIALI DI VENDITA EX ARTT. DA 16 A 21 D.LGS 114/98, SOMMINISTRAZIONE EX ART. 68 COMMA 4 L.R. 06/10 | | SCHEDA 2 | REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER LE ATTIVITà DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE | | SCHEDA 3 | REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA PERSONA | | SCHEDA 4 | ATTIVITA’ DI PRODUZIONE | | SCHEDA 5 | COMPATIBILITA’ AMBIENTALE | | SCHEDA 6 | SCHEDA 6 | | SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO FARMACIE ALTRI PRODOTTI | |
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