Comune di Varedo


Imprenditori agricoli

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DefinizioneAi sensi dell’art. 2135 del Codice Civile “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge''.
Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Vendita diretta
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
L’esercizio della vendita diretta dei suddetti prodotti potrà avvenire con le seguenti modalità:
? in locale aperto al pubblico;
? in forma itinerante;
? con la forma del commercio elettronico;
Per esercitare l’esercizio della vendita diretta in qualità di imprenditore agricolo e quindi continuare a non applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (commercio), occorre che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente non è stato superiore a € 160.000,00 (per gli imprenditori individuali) ovvero a € 4.000.000,00 (per le società).
Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Modalità di presentazioneL’esercizio della vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende è soggetta alla presentazione di una comunicazione (utilizzando l’apposito modello riportato in calce) al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione (per la forma itinerante e il commercio elettronico) o al Comune in cui si intende esercitare la vendita (in locali aperti al pubblico). La comunicazione, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Normativa di RiferimentoArt. 2135 codice civile
D.Lgs. 228/2001

Allegati
img_20COMUNICAZIONE IMPRENDITORI AGRIGOLI CESSAZIONE
img_21COMUNICAZIONE IMPRENDITORI AGRIGOLI ATTIVITA DI VENDITA
img_22SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO IMPRENDITORI AGRICOLI