Comune di Varedo
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Attività di Panificazione

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DefinizioneL’attività di “panificio”, disciplinata dall’art.4 del D.L. n.223/2006, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n.248, è un’attività artigianale o industriale e pertanto l’impresa deve iscriversi al registro delle imprese (e all’albo degli artigiani se attività artigianale), e non è da ritenersi un’attività commerciale, in quanto può vendere solo i propri prodotti e solamente nei locali di produzione ovvero in locali ad essi adiacenti. All’interno dei panifici è possibile consumare i prodotti della panificazione senza necessità di altro titolo autorizzativo, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Consumo sul posto quindi, ma solo con posate usa e getta e su piani di appoggio. Prima dell’inizio dell’attività occorre prioritariamente chiedere ed ottenere:• l'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari;• l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;• il titolo abilitativo edilizio;• il permesso di agibilità dei locali;• l'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva (che può essere assunta sia dal titolare sia da persona incaricata dal titolare), che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

L'esercizio dell’attività di panificazione è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Vedasi poi lo SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO in allegato.

Normativa di RiferimentoD.Lgs. 114/98.
D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n.248;

Allegati
img_20Denuncia TarsuDenuncia Tarsu
img_21Modello AMODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO A)
img_22SCIA - MODELLO BMODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO B)
img_23ProcuraINCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA SCIA - PROCURA ai sensi dell'art. 1392 c.c.
img_24SCHEDA 4ATTIVITA’ DI PRODUZIONE
img_25SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO PANIFICAZIONE