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Tintolavanderie

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DefinizioneL’attività professionale di tintolavanderia è disciplinata dalla legge 22 febbraio 2006 n. 84, che ha assicurato l’omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori e dell’ambiente.
La normativa definisce i presupposti e i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di tintolavanderia, che viene definita come “l’attività dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra”.
L’art.2 della legge stabilisce alcuni requisiti essenziali di abilitazione professionale per coloro che intendono esercitare l’attività. Infatti, le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata, comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l’effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore;
b) attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

Documentazione da PresentareL’esercizio dell’attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune,
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta.
La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Vedasi poi lo SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO in allegato.

Normativa di RiferimentoLegge 22 febbraio 2006, n.84
D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59

Allegati
img_20Modello AMODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO A)
img_21SCIA - MODELLO BMODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO B)
img_22ProcuraINCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA SCIA - PROCURA ai sensi dell'art. 1392 c.c.
img_23SCHEDA 4ATTIVITA’ DI PRODUZIONE
img_24SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO TINTOLAVANDERIA