Comune di Varedo


Vendite straordinarie e promozionali

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DefinizioneLe vendite straordinarie, con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti sono:
a) le vendite di liquidazione
b) le vendite di fine stagione.

Vendite di liquidazione
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le merci o gran parte di esse, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda o dell'unità locale, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le tredici settimane.
Durante il periodo delle vendite di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate nell'inventario presentato al Comune.
L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno quindici giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l'inventario delle merci poste in liquidazione.
Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e in caso di cessazione di attività provvede d'ufficio all'ordine di chiusura dell'esercizio.
Nei casi di trasformazione o rinnovo dei locali, al termine del periodo di vendita di liquidazione, è obbligatoria la chiusura dell'esercizio per un periodo di quindici giorni.
Nell'ipotesi di cessazione dell'attività, l'esercente non può richiedere l'apertura per la medesima attività nello stesso locale, se non sono decorsi centottanta giorni dalla data della cessazione medesima.
È vietato effettuare vendite di liquidazione nei trenta giorni antecedenti il periodo di vendite di fine stagione, fatto salvo il caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale e trasferimento di sede.

Vendite di fine stagione (saldi)
Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
Durante la vendita di fine stagione è fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito destinate a tale vendita straordinaria.
La Regione Marche con atto di Giunta n. 1691 del 29/11/2010 ha approvato le modalità e i periodi di vendita di fine stagione (saldi) per l'anno 2011, come di seguito riportato: periodo invernale dal 6 gennaio al 1esimo marzo; periodo estivo dal 2 luglio al 1esimo settembre.

Per quanto riguarda le vendite di liquidazione e di fine stagione devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta tipologia ed il periodo di svolgimento. Le merci in vendita debbono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.
Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale.
La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il consumatore e deve contenere la data di comunicazione al Comune e la durata della vendita.
È vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, limitatamente agli articoli di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli sportivi, calzature ed articoli in pelle e cuoio, borsetteria, valigeria ed accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento.
Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l'indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta.
Le vendite sottocosto sono quelle effettuate dall'esercente ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto o diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
Per effettuare una vendita sottocosto l’esercente è tenuto inoltre a rispettare le seguenti regole:
• la vendita sottocosto deve essere comunicata al comune dove è ubicato l’esercizio commerciale almeno dieci giorni prima dell'inizio;
• può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno;
• ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni;
• il numero delle referenze (Il decreto n.218/2001 non definisce il termine ''referenze''. Si ritiene che con questo termine il legislatore voglia riferirsi ad un determinato prodotto, individuato sia come marca che come denominazione del prodotto) oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50;
• non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.
Al fine di tutelare il consumatore la normativa prevede una corretta informazione al consumatore. L’esercente quindi, che intende effettuare le vendite sottocosto, anche quelle non soggette all’obbligo della comunicazione, deve dare:
a) specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del locale, recante l’indicazione chiara e inequivocabile:
• dei prodotti,
• del quantitativo disponibile per ciascuna referenza,
• del periodo temporale della vendita,
• delle relative circostanze nel caso dei prodotti per i quali è sempre consentita la vendita sottocosto;
b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all’interno dell’esercizio commerciale;
c) in caso di impossibilità a rispettare, per l’intero periodo preannunciato, le condizioni pubblicizzate per la vendita sottocosto, immediata comunicazione della fine anticipata dell’offerta con i medesimi mezzi di comunicazione utilizzati per l’offerta.
Per l’inottemperanza alla disciplina delle vendite sottocosto la normativa prevede:
• una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3098,00 (pagamento in misura ridotta pari a euro 1032,00);
• in caso di particolare gravità o di recidiva l’eventuale sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.

Modalità di presentazioneLe imprese comunicano al Comune, utilizzando l'apposita modulistica riportata di seguito, la data d'inizio e la durata del periodo di vendite straordinarie, almeno 15 giorni prima per le vendite di liquidazione e almeno 5 giorni prima per le vendite di fine stagione e per quelle promozionali.
Le vendite sottocosto dovranno essere comunicate, utilizzando l'apposita modulistica riportata di seguito, almeno 10 giorni prima della data di inizio della vendita.
Le vendite straordinarie devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta tipologia ed il periodo di svolgimento.

ValiditàD. Lgs. 114/1998
D.P.R. 6/04/2001 n. 218
L.R. 6/2010 – artt. 114, 115, 116, 117, 118

Allegati
img_20Modello AMODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO A)
img_21SCIA - MODELLO BMODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO B)
img_22ProcuraINCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA SCIA - PROCURA ai sensi dell'art. 1392 c.c.
img_23SCHEDA 1ATTIVITA’ DI VENDITA EX ART. 7 D.LGS 114/98, FORME SPECIALI DI VENDITA EX ARTT. DA 16 A 21 D.LGS 114/98, SOMMINISTRAZIONE EX ART. 68 COMMA 4 L.R. 06/10
img_24SCHEDA 2REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER LE ATTIVITà DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
img_25SCHEDA 3REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA PERSONA
img_26SCHEDA 4ATTIVITA’ DI PRODUZIONE
img_27SCHEDA 5COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
img_28SCHEDA 6SCHEDA 6
img_29SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO VENDITE STRAORDINARIE E PROMOZIONALI