Comune di Varedo


Circoli Privati - Aderenti e Non alla lista Ministero

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DefinizioneL’art.18 della nostra Costituzione stabilisce che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale e che sono proibite unicamente le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Ai cittadini quindi è riconosciuto e tutelato costituzionalmente il diritto ad associarsi liberamente senza necessità di alcuna autorizzazione.
Per circolo privato deve intendersi una libera associazione di persone che si riunisce per perseguire fini e interessi (culturali, ricreativi, sportivi ecc..) comuni e l’accesso ai locali dei medesimi è consentito esclusivamente a determinati soggetti (soci).
Per questo motivo i circoli possono gestire, senza dover richiedere alcun titolo autorizzativo, quelle attività culturali, sportive, ricreative ecc.. (palestre, sale da ballo, campi da tennis, cinema, spettacoli, ecc..) per perseguire i fini stabiliti nello statuto del circolo.
A questa piena e completa libertà pochi limiti sono posti dalla normativa vigente e possono essere così riassunti:
• la vendita di prodotti ai soci è soggetta alla disciplina della normativa regionale in materia;
• l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci è soggetta alla disciplina di cui al D.P.R. n. 235/2001;
• le altre attività non sono soggette ad alcuna autorizzazione solamente se sono rivolte esclusivamente ai soci;
• i locali ove si svolgono l’attività sono soggetti alle norme previste per la tutela della salute e della incolumità delle persone (agibilità, sorvegliabilità, ecc..)
• sono vietate comunque quelle attività vietate ai singoli dalla legge penale (gioco d’azzardo ecc..).
Attività di somministrazione di alimenti e bevande
Il D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, recante il regolamento di semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati conferma la scelta effettuata dal legislatore della legge n.287/91, all’art.3, comma 6.
Nel D.P.R. infatti i circoli vengono suddivisi in due tipologie e precisamente:
1) associazioni e circoli ADERENTI a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, riconosciute dal Ministero dell’Interno
Questi per effettuare direttamente attività di somministrazione a favore dei rispettivi associati, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, devono presentare al Comune una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2) associazioni e circoli NON ADERENTI a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.
Questi circoli invece (che devono comunque avere natura di ente non commerciale) per effettuare direttamente attività di somministrazione a favore dei rispettivi associati, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, devono presentare al comune apposita istanza in carta legale di autorizzazione e dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta.
Spettacoli e trattenimenti pubblici
La disciplina degli spettacoli e trattenimenti pubblici è contenuta nel capo I del titolo III del T.U.L.P.S. che, all’art.68, prescrive che senza licenza del Questore ( oggi Sindaco) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.
Quando però le attività di cui all’art.68 si svolgono all’interno di un circolo privato non necessità alcuna licenza di polizia tranne nell’ipotesi formulata dall’art.118 del regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.: questo articolo infatti prevede che la licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.

Apparecchi da gioco leciti
E’ possibile installare nei circoli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 e 7 TULPS secondo le prescrizioni contenute nella normativa vigente. In tal senso vedasi procedimento “Apparecchi o congegni da trattenimento” .

Sorvegliabilità dei locali
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande il Comune accerta la conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal D.M. 17 dicembre 1992, n.564. Questi criteri che per i circoli privati con somministrazione prevede quanto segue:
• i locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici;
• all'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.
Attività di vendita
La vendita al dettaglio di prodotti esclusivamente a favore di aderenti a circoli privati è disciplinata dall’art. 21 LR 27/2009. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico - sanitaria, di sicurezza alimentare e sicurezza dei locali.
Questa attività di vendita è subordinata alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune

Modalità di presentazioneL’attività di somministrazione di alimenti e bevande e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio nel caso di associazioni e circoli NON ADERENTI e l’istanta in carta legale dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande e l’attività di vendita è invece subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, nel caso di associazioni e circoli ADERENTI e l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta.
La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Normativa di RiferimentoR.D. 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS
Legge 287/1991
D.M. 17 dicembre 1992, n. 564
D.P.R. 235/2001
L.R. 27/2009
D.Lgs. 59/2010

Disciplina SanzionatoriaIn caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 3 del DPR 235/2001, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 del TULPS.
L'organo comunale competente ordina la cessazione delle attività autorizzate svolte in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività o di autorizzazione, nonché ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari.

Allegati
img_20Modello AMODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO A)
img_21SCIA - MODELLO BMODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO B)
img_22ProcuraINCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA SCIA - PROCURA ai sensi dell'art. 1392 c.c.
img_23SCHEDA 1ATTIVITA’ DI VENDITA EX ART. 7 D.LGS 114/98, FORME SPECIALI DI VENDITA EX ARTT. DA 16 A 21 D.LGS 114/98, SOMMINISTRAZIONE EX ART. 68 COMMA 4 L.R. 06/10
img_24SCHEDA 2REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER LE ATTIVITà DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
img_25SCHEDA 3REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA PERSONA
img_26SCHEDA 4ATTIVITA’ DI PRODUZIONE
img_27SCHEDA 5COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
img_28SCHEDA 6SCHEDA 6
img_29SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO CIRCOLI PRIVATI