Comune di Varedo
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Sale Giochi

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DefinizionePer sala pubblica da gioco (sala giochi) si intende un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper), automatici, semiautomatici ed elettronici (quali new-slot, videogiochi), nonché del gioco delle carte.

RequisitiRequisiti soggettivi:
• possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del R.D. n. 773/1931;
• assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.


Requisiti oggettivi:
• agibilità/abitabilità dei locali e destinazione d'uso commerciale;
• disponibilità dei locali (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);
• sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi dell'articolo 153 del R.D. n. 635/1940. La sorvegliabilità è accertata d’ufficio tramite la Polizia Locale;
• contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge, tramite idonea documentazione di impatto acustico, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale (riconosciuto dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 447/1995) e redatta secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. VII/8313/2002 e dall’allegato tecnico - Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico (articolo 5, comma 4);
• possesso del certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per sale gioco con capienza superiore a 100 persone.

NoteCONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA ATTIVITA’:

• Nell’esercizio in questione ai sensi del D.M. 18/01/2007 art. 2 c.3, è installabile un apparecchio di cui all’art. 110 c. 6 o 7 del T.U.L.P.S. ogni 5 mq. della superficie della sala giochi;
• Il numero di apparecchi di cui all’art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati.(Nel computo di apparecchi di tipologie diverse vanno ricompresi anche apparecchi che non rientrino nell’art. 110 c. 7 del T.U.L.P.S.);
• L’ingresso e la permanenza nell’area in cui sono installati apparecchi che consentono la vincita in denaro devono essere interdetti a persone minorenni. Il punto vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
• Per consentire il rispetto di quanto disposto nel punto precedente gli apparecchi di cui all’art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. devono essere collocati in aree separate specificamente dedicate;
• Per l’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S., Il locale deve essere dotato di punti di accesso alla rete telematica di cui all’art. 14 bis del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e successive modificazioni e integrazioni;
• In nessun caso è consentita l’installazione di apparecchi all’esterno del locale o dell’area oggetto dell’autorizzazione;
• La tabella dei giochi proibiti dovrà essere tenuta esposta nell’esercizio in luogo visibile;

Modalità di presentazionePer aprire o subentrare in una sala giochi occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) completa della documentazione richiesta.

ValiditàLa trasmissione al Comune della modulistica comunale costituisce titolo valido per l’immediato avvio dell’attività indicata fino al verificarsi di sub-ingressi all’attività, cambio di denominazione/ragione sociale senza modifiche strutturali dell’attività, sospensione, ripresa, cessazione dell’attività, avvenimenti per i quali dovrà essere inoltrato al S.U.A.P. il Modello di variazione.

Normativa di RiferimentoRegio Decreto 18/06/1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 115 e 120)
Regio Decreto 06/05/1940 n. 635 - Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n, 773 delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 204 e 223 ).
D.M. 18 gennaio 2007 - Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento

Allegati
img_20Modello AMODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO A)
img_21SCIA - MODELLO BMODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO B)
img_22ProcuraINCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA SCIA - PROCURA ai sensi dell'art. 1392 c.c.
img_23SCHEDA 1ATTIVITA’ DI VENDITA EX ART. 7 D.LGS 114/98, FORME SPECIALI DI VENDITA EX ARTT. DA 16 A 21 D.LGS 114/98, SOMMINISTRAZIONE EX ART. 68 COMMA 4 L.R. 06/10
img_24SCHEDA 2REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER LE ATTIVITà DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
img_25SCHEDA 3REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA PERSONA
img_26SCHEDA 4ATTIVITA’ DI PRODUZIONE
img_27SCHEDA 5COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
img_28SCHEDA 6SCHEDA 6
img_29SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO SALE GIOCHI