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Direttore-Istruttore di Tiro

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DefinizionePer direttore e/o istruttore di tiro si intende il soggetto nominato dal Presidente della sezione di tiro e partecipa all’attività della sezione per svolgere le funzioni di direttore e/o istruttore di tiro. Per esercitare l’attività l’interessato deve acquisire apposita licenza, rilasciata dal Comune ove ha sede la sezione di tiro presso la quale il richiedente intende esercitare detta funzione.
Il rilascio della licenza deve essere tempestivamente comunicato, ai sensi dell’art. 163, comma 4 del d.lgs. 112/98 alla competente Questura.

Modalità di presentazioneIl soggetto interessato deve presentare al Comune, apposita domanda in bollo, per richiedere la licenza per esercitare le mansioni di direttore o istruttore di tiro o il rinnovo della licenza precedentemente rilasciata, con validità annuale.
Nella domanda devono essere necessariamente indicati:
• le generalità del richiedente;
• la tipologia di attività che si intende esercitare (direttore e/o istruttore di tiro);
• la sede della sezione di tiro;
• estremi del porto d’armi o del nulla osta all’acquisto di armi, rilasciato dal Questore, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Tulps.
Nella domanda l’interessato deve dichiarare:
• di essere esente da qualsiasi causa ostativa di cui agli artt. 11, 12 e 92 del Tulps e artt. 1 e 3 della Legge 1423/56;
• di non trovarsi nelle condizioni indicate nell’art. 43 del Tulps;
• che non sussistono nei suoi confronti cause ostative di cui all’art. 10 della Legge 573/65;
• il possesso della capacità tecnica di cui all’art. 31 della Legge 110/75 (che si considera presunta per coloro che, all’entrata in vigore legge stessa, esercitavano la propria attività in seno alle sezioni del tiro a segno);
• di essere in possesso del porto d’armi.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
• certificato medico ai sensi dell’art. 35 del RD 773/1931 attestante che il richiedente non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscono la capacità di volere;
• attestazione del Presidente della Sezione di tiro a segno dove il richiedente presta il servizio attestante il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica;
• copia del porto d’armi;
• copia del libretto rilasciato dalla Questura per l’esercizio dello sport del tiro a volo;
• marca da bollo;
• licenza in originale (solo per le richieste di rinnovo).
• copia documento di identità in corso di validità;
• copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, se residenti in Italia.
La richiesta potrà essere accolta o rigettata entro il termine di 30 gg. dalla presentazione.

Normativa di RiferimentoR.D. 18 giugno 1931, n. 773
R.D. 6 maggio 1940, n. 635
Legge 18 aprile 1975, n. 110
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

Allegati
img_20Modello AMODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO A)
img_21SCIA - MODELLO BMODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO B)
img_22ProcuraINCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA SCIA - PROCURA ai sensi dell'art. 1392 c.c.
img_23SCHEDA 1ATTIVITA’ DI VENDITA EX ART. 7 D.LGS 114/98, FORME SPECIALI DI VENDITA EX ARTT. DA 16 A 21 D.LGS 114/98, SOMMINISTRAZIONE EX ART. 68 COMMA 4 L.R. 06/10
img_24SCHEDA 2REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER LE ATTIVITà DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
img_25SCHEDA 3REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA PERSONA
img_26SCHEDA 4ATTIVITA’ DI PRODUZIONE
img_27SCHEDA 5COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
img_28SCHEDA 6SCHEDA 6