Comune di Varedo


Vendita farmaci in esercizi commerciali

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DefinizioneIl decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248 tra l’altro liberalizza anche la vendita di alcuni farmaci ed in particolare:
• dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 200, n. 405;
• di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica;
• dei prodotti omeopatici classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica;
• dei medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta.
Il Ministero della salute, con circolare del 3/10/2006 n. 3 (G.U. 5/10/2006 n. 232), ha precisato che negli esercizi commerciali possono essere posti in vendita:
• solo preparazioni medicinali industriali e non medicinali preparati in farmacia anche se vendibili senza ricetta;
• anche i farmaci vendibili senza ricetta di fascia A che in questo caso sono a carico dell’acquirente mentre se acquistati nelle farmacie sono dispensati a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
La vendita di questi farmaci può essere effettuata da tutti gli esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture), previa comunicazione:
• al Ministero della Salute;
• alla Regione in cui ha sede l'esercizio;
• all’Agenzia Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) , che ha il compito di gestire una banca dati centrale per monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo al fine di evitare le frodi. Per questo motivo l’AIFA assegna al punto vendita un identificativo univoco, che deve essere richiesto al momento di invio della comunicazione;
• al Comune competente per territorio;
• all’Ordine dei Farmacisti, precisando il nominativo del farmacista che viene preposto alla vendita.
Gli esercenti poi, oltre alla comunicazione,:
• devono predisporre la vendita dei medicinali nell'ambito di un apposito reparto che può essere costituito da uno spazio dedicato esclusivamente a questa vendita ma anche da un singolo scaffale o da una parte di scaffale a condizione che gli spazi siano chiaramente separati in modo da escludere la commistione tra altri prodotti e i medicinali;
• devono fornire la presenza e l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine che devono, opportunamente, esporre il prescritto distintivo;
• possono determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti;
• non possono effettuare concorsi, operazioni a premio e vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci;
• non possono utilizzare per l’insegna di esercizio denominazione e simboli che identificano una farmacia ma possono fare uso della denominazione “parafarmacia” e come simbolo di quello previsto nel bollino dei medicinali vendibili senza prescrizione medica.

Modalità di presentazioneLa vendita di questi farmaci può essere effettuata da tutti gli esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture), previa comunicazione al Ministero della Salute, alla Regione in cui ha sede l'esercizio, all’Agenzia Italiana del Farmaco, all’ASUR competente per territorio, al Comune e all’Ordine dei Farmacisti.
Il titolare si impegna altresì a comunicare le eventuali sostituzioni dei farmacisti incaricati entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta sostituzione e l’eventuale modifica relativa all’ubicazione dei locali ove è inserito il reparto dedicato alla vendita di farmaci.

Normativa di Riferimento- D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006 n.248;
- Circolare Ministero della salute del 3/10/2006 n. 3;

Allegati
img_20Modello AMODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO A)
img_21SCIA - MODELLO BMODULISTICA REGIONALE UNIFICATA - S.C.I.A. (MODELLO B)
img_22ProcuraINCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA SCIA - PROCURA ai sensi dell'art. 1392 c.c.
img_23SCHEDA 1ATTIVITA’ DI VENDITA EX ART. 7 D.LGS 114/98, FORME SPECIALI DI VENDITA EX ARTT. DA 16 A 21 D.LGS 114/98, SOMMINISTRAZIONE EX ART. 68 COMMA 4 L.R. 06/10
img_24SCHEDA 2REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER LE ATTIVITà DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
img_25SCHEDA 3REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA PERSONA
img_26SCHEDA 4ATTIVITA’ DI PRODUZIONE
img_27SCHEDA 5COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
img_28SCHEDA 6SCHEDA 6